L’acquisto di una casa, o di un altro tipo di immobile, rappresenta molto spesso un passo importante per tante persone. Altrettanto spesso, tuttavia, chi acquista si ritrova smarrito in una giungla di tasse e costi aggiuntivi che non ci si aspetta.
Tutte le “persone fisiche” (escludiamo per il momento le “persone giuridiche”, come le società), che devono comprare casa devono sostenere principalmente 3 oneri rappresentati da: imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale.
Prima di addentrarci nel caso dell’acquisto di una prima casa, che forse è il più frequente, diradiamo un poco la nostra giungla fatta di tasse per chi acquista casa.
Tranne in casi particolari, sono essenzialmente due le variabili che possono influire sulle tasse:
- Il venditore è esentato dall’Iva;
- Il venditore è soggetto a Iva.
Nel primo caso, chi acquista l’immobile dovrà sostenere i seguenti costi:
- L’imposta di registro proporzionale pari al 9%;
- L’imposta ipotecaria (pari a 50€);
- L’imposta catastale (pari a 50€).
Nel secondo caso, invece, i costi saranno rappresentati:
- Dall’Iva al 10% (o al 22% se si tratta di un immobile rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9);
- Dall’imposta di registro (pari a 200€);
- Dall’imposta ipotecaria (pari a 200€);
- Dall’imposta catastale (pari a 200€).
Tasse acquisto prima casa: quali sono e cosa cambia?
Entriamo ora nel nostro caso specifico: la prima casa. In questa situazione, tasse e imposte saranno modificate e ridotte in base all’applicazione delle agevolazioni previste dalla legge italiana.
Non importa se acquisterete la vostra abitazione primaria da privati o da imprese soggette o non soggette a Iva: in ogni caso saranno applicate le cosiddette “tasse prima casa”.
Vediamole più nello specifico:
- L’imposta di registro del 2% (anziché del 9%), con un minimo di 1000€;
- L’imposta ipotecaria (pari a 50€);
- L’imposta catastale (pari a 50€).
Allo stesso modo, nel caso in cui acquisterete la vostra prima casa da una ditta soggetta a Iva, anche questa avrà una riduzione importante: sarà solo del 4%.
Sono solo le tre le categorie catastali a non rientrare in queste agevolazioni:
- A/1 (abitazioni di tipo signorile);
- A/8 (ville);
- A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico).
Imposta ipotecaria e catastale
Come accennato precedentemente, queste due imposte hanno un importo fisso di 50€ ciascuna, a queste va sempre sommata l’imposta di registro. Ne deriva il fatto che la tassazione minima di chi acquista casa sarà pari a 1100€ (50€+50€+1000€).
Ad oggi le uniche agevolazioni rimaste, in relazione agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, riguardano quelle che tutelano la piccola proprietà contadina. Oltre a pagare un’imposta dell’1% sul prezzo (l’imposta catastale), come abbiamo già visto, devono essere versati degli importi fissi per le imposte di registro e ipotecarie pari a 200 euro ciascuna.
Nei casi che non rientrano nella condizione di trasferimento a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, l’importo delle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale è pari a 200€.
Per riassumerli brevemente:
- Atti di trasferimento immobiliare soggetti a IVA;
- Donazioni e in genere gli atti traslativi a titolo gratuito di immobili;
- Atti non traslativi (divisioni senza conguaglio, fondo patrimoniale non traslativo, convenzioni matrimoniali soggette a trascrizione);
- Contratti preliminari di compravendita;
- Atti societari (atti costitutivi, cessioni di quote sociali, verbali di assemblea, modifica dei patti sociali);
- Cessioni di azienda;
- Procure;
- Contratti di comodato;
- Convenzioni urbanistiche e gli atti unilaterali d’obbligo.
Inoltre, esiste una regola che consente di richiedere l’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sul valore catastale dell’immobile, nei casi specificamente indicati dalla legge.
Questa, pur non essendo una vera e propria agevolazione, rappresenta un ulteriore vantaggio fiscale per il contribuente.